2 mesi fa
Sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000
( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore
C. Grillo )
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva "perché il fatto non costituisce reato" H.R.H. dalla contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., accertata il 21/8/95, "per avere compiuto in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza denudandosi sulla spiaggia al cospetto di più persone".
Secondo il giudicante, tale condotta non era penalmente censurabile in quanto "la persona nuda in stato di quiete ... non costituisce in base ai moderni costumi di vita atto contrario alla pubblica decenza".
Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, lamentando l'erronea interpretazione della legge penale e l'illogica motivazione della gravata decisione, avendo il giudicante confuso la condotta integrante il delitto di atti osceni con quella richiesta per la configurazione della contravvenzione in questione, giacché "la pubblica decenza va riferita all'atto turpe o sconcio che si pone in contrasto con le più elementari regole di educazione".
All'odierno dibattimento il P.G. conclude come riportato in epigrafe.
Il ricorso è fondato.
La linea di demarcazione tra gli atti osceni e quelli indecenti, non sempre di facile individuazione, ha fornito agli interpreti la possibilità di affermare che i primo offendono la verecondia sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di ripugnanza o di desideri erotici, ma sempre comunque toccando la sfera degli interessi sessuali lato sensu, mentre i secondi ledono semplicemente quel complesso di regole etico-sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, potendo generare - se non anche disgusto - quanto meno disagio, fastidio, riprovazione.
E' indispensabile, quindi, ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, che il giudice individui il vero sentimento della collettività in un determinato momento, in conformità alla progressiva evoluzione del modo di pensare della maggior parte dei cittadini.
Orbene, nel compiere tale accertamento - ad avviso del Collegio - ben possono essere utilizzati come parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sul territorio nazionale, contrariamente a quanto affermato da qualche decisione ormai datata di questa Corte, i mezzi di comunicazione ed informazione (televisione, giornali, cinema) ed anche le mode, intese come costumi o comportamenti diffusi e generalmente accettati o tollerati, in quanto "specchio del comune sentire". Peraltro tali parametri non vanno considerati astrattamente, ma devono necessariamente essere rapportati allo specifico contesto in cui è accaduto il fatto
ed alle particolari modalità di esso.
Per quanto concerne il "nudo integrale", oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone.
E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate.
In particolare, l'esibizione su una spiaggia non appartata degli organi genitali, benché in stato di "quiete", secondo la colorita definizione del giudicante, diversamente da quella del seno nudo femminile, che ormai da vari lustri è comportamento comunemente accettato ed entrato nel costume sociale, costituisce sicuramente , secondo questa Corte, un atto lesivo dell'attuale comune sentimento di riserbo e costumatezza . Tant'è vero che, nella fattispecie in esame, furono proprio gli altri bagnanti a sollecitare l'intervento della polizia, certamente disturbati dalla visione che ad essi si presentava.
Pertanto, nonostante la prossimità del termine prescrizionale del contestato reato, la decisione gravata deve essere annullata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Massa.
**************************
Detto più semplicemente, con la sentenza richiamata, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione. Quindi ha stabilito che la bagnante, che si era denudata in una spiaggia non solitamente utilizzata da naturisti, aveva commesso il reato di cui all'art. 726 C.P.
Che era esattamente l'opposto da quanto aveva compreso il dott. @Olivermellors
( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore
C. Grillo )
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva "perché il fatto non costituisce reato" H.R.H. dalla contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., accertata il 21/8/95, "per avere compiuto in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza denudandosi sulla spiaggia al cospetto di più persone".
Secondo il giudicante, tale condotta non era penalmente censurabile in quanto "la persona nuda in stato di quiete ... non costituisce in base ai moderni costumi di vita atto contrario alla pubblica decenza".
Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, lamentando l'erronea interpretazione della legge penale e l'illogica motivazione della gravata decisione, avendo il giudicante confuso la condotta integrante il delitto di atti osceni con quella richiesta per la configurazione della contravvenzione in questione, giacché "la pubblica decenza va riferita all'atto turpe o sconcio che si pone in contrasto con le più elementari regole di educazione".
All'odierno dibattimento il P.G. conclude come riportato in epigrafe.
Il ricorso è fondato.
La linea di demarcazione tra gli atti osceni e quelli indecenti, non sempre di facile individuazione, ha fornito agli interpreti la possibilità di affermare che i primo offendono la verecondia sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di ripugnanza o di desideri erotici, ma sempre comunque toccando la sfera degli interessi sessuali lato sensu, mentre i secondi ledono semplicemente quel complesso di regole etico-sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, potendo generare - se non anche disgusto - quanto meno disagio, fastidio, riprovazione.
E' indispensabile, quindi, ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, che il giudice individui il vero sentimento della collettività in un determinato momento, in conformità alla progressiva evoluzione del modo di pensare della maggior parte dei cittadini.
Orbene, nel compiere tale accertamento - ad avviso del Collegio - ben possono essere utilizzati come parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sul territorio nazionale, contrariamente a quanto affermato da qualche decisione ormai datata di questa Corte, i mezzi di comunicazione ed informazione (televisione, giornali, cinema) ed anche le mode, intese come costumi o comportamenti diffusi e generalmente accettati o tollerati, in quanto "specchio del comune sentire". Peraltro tali parametri non vanno considerati astrattamente, ma devono necessariamente essere rapportati allo specifico contesto in cui è accaduto il fatto
ed alle particolari modalità di esso.
Per quanto concerne il "nudo integrale", oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone.
E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate.
In particolare, l'esibizione su una spiaggia non appartata degli organi genitali, benché in stato di "quiete", secondo la colorita definizione del giudicante, diversamente da quella del seno nudo femminile, che ormai da vari lustri è comportamento comunemente accettato ed entrato nel costume sociale, costituisce sicuramente , secondo questa Corte, un atto lesivo dell'attuale comune sentimento di riserbo e costumatezza . Tant'è vero che, nella fattispecie in esame, furono proprio gli altri bagnanti a sollecitare l'intervento della polizia, certamente disturbati dalla visione che ad essi si presentava.
Pertanto, nonostante la prossimità del termine prescrizionale del contestato reato, la decisione gravata deve essere annullata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Massa.
**************************
Detto più semplicemente, con la sentenza richiamata, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione. Quindi ha stabilito che la bagnante, che si era denudata in una spiaggia non solitamente utilizzata da naturisti, aveva commesso il reato di cui all'art. 726 C.P.
Che era esattamente l'opposto da quanto aveva compreso il dott. @Olivermellors
2 mesi fa
Tutti giuristi di questa coppala di minchia
PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE CHE IMPARTISCE CHI INDOTTRINA LE BASI DI DIRITTO
"LA MIA LIBERTÀ FINISCE DOVE INIZIA LA TUA LIBERTÀ"
È difficile da capire ma sicuramente con molta volontà riuscirete
PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE CHE IMPARTISCE CHI INDOTTRINA LE BASI DI DIRITTO
"LA MIA LIBERTÀ FINISCE DOVE INIZIA LA TUA LIBERTÀ"
È difficile da capire ma sicuramente con molta volontà riuscirete
Modificato dall'autore il 14-08-2024 14:31:09
2 mesi fa
non chiamarmi dottore faccio un mestiere e poi dottori in tutto il mondo sono quelli che hanno fatto un dottorato di ricerca. chiamami dottò che quello non si nega a nessuno. quindi la corte di Cassazione ha rinviato al tribunale di competenza la sentenza perchè inammissibile? Ha fatto legge. Per ultimo a me fa vomitare il diritto italiano che norma anche quando e come devi andare al cesso mentre amo quello anglosassone. il primo mi considera un cretino da educare il secondo parte dal fatto che io sia una persona civile. Tanti avvocati tante sentenze e tanti soldi. Se ti da fastidio per qualsisi motivo un seno scoperto i problemi li hai tu non chi lo scopre. Ora basta, sono un uomo, ci pensano benissimo le donne a difendere le proprie libertà. tanto per intenderci a me fanno schifo certi umini che passano il tempo in spiaggia a guardare o fissare gli altri e le altre. quelli che sono infastiditi dai bambini oppure che ogni due per tre sono li che si grattano le palle. bersi una birra al bar della spiaggia in mezzo a 4 panzoni poco sociali e mezzo allupati è più scandaloso e fastidioso del seno della vicina d'ombrellone. credete che bastino pochi cm di stoffa per non essere nudi? tanti saluti Presidente e spero che alla tua donna non fai menate se prende il sole in topples.Quotato da Bull66_ME,Sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000
( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore
C. Grillo )
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva & [...]
2 mesi fa
Non c'entra nulla l'inammissibilità (di cosa poi?). Il Giudice di legittimità ha ritenuto non pienamente motivate giuridicamente le decisioni del giudice di prime cure.Quotato da Olivermellors,non chiamarmi dottore faccio un mestiere e poi dottori in tutto il mondo sono quelli che hanno fatto un dottorato di ricerca. chiamami dottò che quello non si nega a nessuno. quindi la corte di Cassazione ha rinviato al tribunale di competenza la sentenza perchè inammissibile? Ha fatto legge. Per ultimo a me fa vomitare il diritto italiano che norma anche quando e come devi andare al cesso mentre amo quello anglosassone. il primo mi considera un cretino da educare il secondo parte dal fatto che io sia una persona civile. Tanti avvocati tante sentenze e tanti soldi. Se ti da fastidio per qualsisi motivo un seno scoperto i problemi li hai tu non chi lo scopre. Ora basta, sono un uomo, ci pensano benissimo le donne a difendere le proprie libertà. tanto per intenderci a me fanno schifo certi umini che passano il tempo in spiaggia a guardare o fissare gli altri e le altre. quelli che sono infastiditi dai bambini oppure che ogni due per tre sono li che si grattano le palle. bersi una birra al bar della spiaggia in mezzo a 4 panzoni poco sociali e mezzo allupati è più scandaloso e fastidioso del seno della vicina d'ombrellone. credete che bastino pochi cm di stoffa per non essere nudi? tanti saluti Presidente e spero che alla tua donna non fai menate se prende il sole in topples.Quotato da Bull66_ME,Sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000
( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore
C. Grillo )
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva & [...]
Per quanto riguarda il diritto anglosassone, non avendo alcuna competenza in materia, mi astengo dal commentare anche perchè non ho certamente la preparazione che hai tu sulla materia.
2 mesi fa
le soluzioni sono due:Quotato da Olivermellors,non chiamarmi dottore faccio un mestiere e poi dottori in tutto il mondo sono quelli che hanno fatto un dottorato di ricerca. chiamami dottò che quello non si nega a nessuno. quindi la corte di Cassazione ha rinviato al tribunale di competenza la sentenza perchè inammissibile? Ha fatto legge. Per ultimo a me fa vomitare il diritto italiano che norma anche quando e come devi andare al cesso mentre amo quello anglosassone. il primo mi considera un cretino da educare il secondo parte dal fatto che io sia una persona civile. Tanti avvocati tante sentenze e tanti soldi. Se ti da fastidio per qualsisi motivo un seno scoperto i problemi li hai tu non chi lo scopre. Ora basta, sono un uomo, ci pensano benissimo le donne a difendere le proprie libertà. tanto per intenderci a me fanno schifo certi umini che passano il tempo in spiaggia a guardare o fissare gli altri e le altre. quelli che sono infastiditi dai bambini oppure che ogni due per tre sono li che si grattano le palle. bersi una birra al bar della spiaggia in mezzo a 4 panzoni poco sociali e mezzo allupati è più scandaloso e fastidioso del seno della vicina d'ombrellone. credete che bastino pochi cm di stoffa per non essere nudi? tanti saluti Presidente e spero che alla tua donna non fai menate se prende il sole in topples.Quotato da Bull66_ME,Sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000
( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore
C. Grillo )
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva & [...]
o ti trasferisci in un paese anglosassone
o ti candidi, ti fai eleggere e convinci la maggioranza dei parlamentari a votare la legge che vuoi tu
ma fino a quando le leggi sono vigenti o ci si adegua o si paga la sanzione, quale che sia
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